Che cos’è un contratto transitorio?
Il contratto di locazione ad uso transitorio è un tipo di contratto utilizzato per esigenze temporanee. Con questo tipo di contratto il proprietario o locatore concede per un limitato periodo di tempo il godimento di un’immobile destinato ad abitazione a un altro soggetto (comunemente chiamato conduttore) dietro a pagamento di un corrispettivo.
Quanto è il periodo di tempo del contratto?
La legge determina il periodo minimo (1 mese) e il periodo massimo (18 mesi) del contratto ad uso transitorio.
Se le parti pattuiscono o un periodo inferiore di 1 mese o un periodo superiore di 18 mesi, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma rispettiva per durate inferiori o superiori prevista dalla legge.
Quali sono gli elementi obbligatori che devono essere contenuti nel contratto transitorio?
- le generalità delle parti;
- la descrizione dell’immobile;
- l’indicazione dell’importo del canone;
- le modalità di versamento;
- la durata della locazione;
- l’espressoriferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso;
- una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto la documentazione e le informazioni in ordine all’attestazione di prestazione energetica.
Il canone è un canone libero o può essere concordato?
Il corrispettivo della locazione ad uso transitorio può essere liberamente determinato dalle parti (canone libero), tranne in alcune zone in cui l’importo del canone è determinato secondo accordi territoriali e precisamente: Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, comuni confinanti con le città precedentemente elencate e capoluoghi di provincia.
Con il contratto transitorio si può applicare la cedolare secca?
Sì, è possibile applicarla, si può pagare con un’imposta sostitutiva del solo 10% se a canone concordato e del 21% in caso di altro contratto.
La misura concreta del risparmio dipende dal canone di fitto che si applica al contratto transitorio.
L’opzione è fruibile da tutti i locatori, basta che il locatore sia una persona fisica, che l’immobile si trovi in un capoluogo di provincia o in un’area metropolitana e deve essere stipulato un contratto di locazione a canone concordato.
Il regime della cedolare secca non si applica agli immobili inclusi nella categoria catastale A/10, ma solo agli immobili ad uso abitativo.
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=314&id_dett=452