Ecobonus seconda casa in condominio: di cosa si tratta, quali sono le agevolazioni, quando e in quale misura variano le percentuali, quali sono gli interventi.
Ecobonus seconda casa in condominio
Quello dei bonus edilizi è un mondo in continua evoluzione, come dimostra anche l'ecobonus seconda casa in condominio. Vediamo di fare chiarezza su questo tipo di bonus, sulle agevolazioni previste, sui requisiti richiesti e sui termini.
Ecobonus seconda casa
All'origine di tutto è il Decreto Rilancio 34/2020, art. 119, che ha definito i termini del super bonus del 110% per lavori effettuati al fine di migliorare l'isolamento, la risposta sismica e l'efficienza energetica degli edifici.
Il super ecobonus contempla una restituzione delle spese maggiorata del 10%. Si tratta non di avere soldi ma di ottenere un credito in detrazione sulle tasse. In alternativa puoi avere lo sconto in fattura o la cessione del credito (serve un intermediario finanziario, come una banca), in questo caso il 10% va all'impresa che ha fatto lo sconto o alla banca che ha anticipato i soldi.
Per ottenere il beneficio, anche per la seconda casa, si deve fare almeno uno dei 3 interventi descritti come è trainanti":
- - Isolamento termico dell'edificio sulle superfici orizzontali, verticali e oblique, con coibentazione di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Nell'intervento sono inclusi gli appartamenti in condominio, villette unifamiliari (purch non accatastate come case di lusso, attività commerciale o artigianale), unità indipendenti in edifici plurifamiliari, edificio con unico proprietario composto da 2 a 4 proprietà.
- - Sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti serviti da caldaia a condensazione, pompa di calore, ibridi, impianti geotermici, di microgenerazione o collettori solari ecc. per le stesse tipologie immobiliari di cui sopra.
- - Interventi di miglioramento o adeguamento sismico, in questo caso l'edificio deve ricadere nelle zone sismiche identificate con i numeri che vanno da 1 a 3.
Se si ottiene l'agevolazione su uno di questi interventi si possono associare anche le spese relative agli interventi "trainati" che possono essere:
- - sostituzione delle finestre (inclusi gli infissi)
- - schermature solari
- - impianto fotovoltaico
- - abbattimento delle barriere architettoniche
- - pannelli solari per la produzione di acqua calda
- - scaldacqua a pompa di calore
- - colonnina per la ricarica dell'auto elettrica
- - impianti domotici a servizio di impianti di climatizzazione e acqua calda sanitaria
La condizione per usufruire del super-ecobonus è che tutti questi interventi possano garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'attestato APE (attestato di prestazione energetica).
Ecobonus e condominio
In linea di massima tutti i condomini possono accedere al super ecobonus. La detrazione spetta anche ai condomini che siano proprietari di più di 2 unità immobiliari. L'unica clausola che non ricadano nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso, ville, dimore storiche e castelli). Possono anche non essere tutte abitative, ma solo se la superficie residenziale supera il 50% (circolare 24/e/2020) (comma 9,lett. a).
Per deliberare la richiesta del super bonus necessario indire un'assemblea. A votare deve essere presente un numero di condomini che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Vince la maggioranza degli intervenuti. È la stessa assemblea che può decidere a quale sistema di accesso al bonus ricorrere (sconto in fattura, cessione del credito, finanziamento).
Ecobonus seconda casa: quali termini per i condomini?
Con il decreto aiuti Quater sono stati stabiliti nuovi termini per la presentazione delle domande e la fruizione del Superbonus 110%. Le modifiche riguardano la percentuale dell'agevolazione, che scenderà al 90% nel 2023, al 70% nel 2024, al 65% nel 2025.
Gli interventi condominiali rimangono tutelati: nel caso di seconde case in condominio, le agevolazioni spettano a prescindere. Dunque, i proprietari di seconde case potranno comunque accedere a tutte le agevolazioni.
Usufruiranno ancora dello sconto del 110% fino al 31/12/2023 gli immobili che entro il 25/11/2023 hanno avviato l'iter (con presentazione della Cila) prima dell'entrata in vigore dell'ultimo decreto.
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